1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente
a) perché nessuna informazione sia raccolta e nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;
b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.